Salta al contenuto principale
Regione Siciliana
Accedi all'area personale
Seguici su
Cerca

ISTITUZIONE DELL’ELENCO COMUNALE DEGLI ELETTORI FUORI SEDE – Esercizio del diritto di voto in occasione delle elezioni politiche ed europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione

Istituzione dell’elenco comunale degli elettori fuori sede Legge 9 ottobre 2026, n. 180 – Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede.

Data :

2 novembre 2026

Categorie:
Comune
Argomenti:
Elezioni
ISTITUZIONE DELL’ELENCO COMUNALE DEGLI ELETTORI FUORI SEDE – Esercizio del diritto di voto in occasione delle elezioni politiche ed europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione
Municipium

Descrizione

Istituzione dell’elenco comunale degli elettori fuori sede

Legge 9 ottobre 2026, n. 180 – Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede

Si informa la cittadinanza che, ai sensi dell’articolo 8 della Legge 9 ottobre 2026, n. 180, è istituito presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Librizzi l’elenco comunale degli elettori fuori sede.

La nuova disciplina consente, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, di esercitare il diritto di voto nel Comune di temporaneo domicilio in occasione:

  • delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  • dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
  • dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

La disciplina non si applica alle elezioni amministrative e regionali.

 

Chi può presentare domanda

Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco gli elettori che siano temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • motivi di studio o di lavoro, con una permanenza prevista fuori sede di almeno nove mesi;
  • documentati motivi di cura, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data della consultazione elettorale;
  • caregiver familiari, per un periodo di almeno tre mesi, che prestino cura o assistenza a una persona sottoposta a trattamento sanitario o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata fuori Regione;
  • genitori o familiari conviventi di un minore che, per almeno tre mesi, accompagnino o assistano il minore sottoposto a cure o trattamenti medici presso una struttura sanitaria situata fuori Regione.

 

Termini per la presentazione della domanda

Per gli elettori fuori sede per motivi di studio o di lavoro, qualora la condizione sia già in essere, la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno e consente l'esercizio del voto fuori sede per le consultazioni dell'anno successivo.

Qualora la condizione di fuori sede per studio o lavoro sorga successivamente al 31 dicembre, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e, comunque, non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione.

Per gli elettori fuori sede per motivi di cura, nonché per caregiver, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico, la domanda deve essere presentata non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione.

L'iscrizione nell'elenco ha durata annuale. Chi intende usufruire del voto fuori sede anche nell'anno successivo deve quindi presentare una nuova domanda nei termini previsti.

 

Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata al Comune di temporaneo domicilio, mediante strumenti telematici.

La domanda deve contenere l'indirizzo completo del temporaneo domicilio ed è opportuno indicare anche un recapito di posta elettronica.

Alla domanda devono essere allegati:

  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede, quale, a titolo esemplificativo, certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria relativa al ricovero, alla terapia o al trattamento e alla relativa durata.

La condizione di elettore fuori sede può essere anche autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 76 e i controlli di cui all'articolo 71 dello stesso decreto.

 

Revoca della domanda

La domanda di iscrizione può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione.

 

Ammissione al voto

Il Comune verifica il possesso dei requisiti previsti dalla normativa e acquisisce dal Comune di residenza la comunicazione relativa al possesso del diritto di elettorato attivo.

Gli elettori ammessi vengono assegnati a una sezione elettorale ordinaria, secondo un criterio di prossimità rispetto al luogo di temporaneo domicilio.

Entro il decimo giorno antecedente la consultazione, il Comune rilascia all'elettore ammesso un'apposita attestazione di ammissione al voto, contenente il numero e l'indirizzo della sezione elettorale assegnata. L'attestazione può essere trasmessa anche mediante strumenti telematici.

Per votare, l'elettore dovrà presentarsi presso la sezione assegnata munito di:

  • documento di riconoscimento valido;
  • attestazione di ammissione al voto fuori sede;
  • tessera elettorale personale oppure attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Ultimo aggiornamento: 2 novembre 2026, 10:52

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot